Onorevoli Colleghi! - I rischi sempre maggiori ai quali sono sottoposti i dipendenti civili e militari dello Stato impegnati in attività di servizio di ordine pubblico e di lotta alla criminalità hanno indotto il legislatore ad adottare particolari disposizioni in favore dei superstiti degli appartenenti alle Forze dell'ordine e di una vasta gamma di operatori pubblici (magistrati, personale civile dell'amministrazione penitenziaria, vigili del fuoco, vigili urbani, appartenenti alle Forze armate in servizio di ordine pubblico o di soccorso).
      In tale ottica non può non prevedersi una revisione del trattamento speciale attribuito dall'articolo 93 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, per la durata di soli tre anni dal decesso, alla vedova e agli orfani del dipendente civile e militare deceduto per cause derivanti dal servizio.
      Si ritiene infatti che questo trattamento speciale non possa oggi, in presenza di azioni criminose sempre più efferate, essere limitato negli effetti al solo triennio.
      La presente proposta di legge mira quindi a sanare questa situazione, attribuendo alle vedove e agli orfani il trattamento speciale senza alcun limite di tempo. La misura del beneficio è pari al trattamento economico complessivo iniziale della qualifica o grado immediatamente superiore a quelli rivestiti dal dipendente civile o militare all'epoca del decesso, con esclusione dell'indennità integrativa speciale che è invece corrisposta nella misura stabilita per il personale in quiescenza. In mancanza della vedova o degli orfani, il trattamento speciale è corrisposto ai genitori e ai fratelli e sorelle del dante causa, purché conviventi a carico del dipendente all'epoca del decesso.

 

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